Questo stabiliva l’articolo 4 del luogotenente. Per usare le parole di chi capisce queste cose meglio di me, questa norma prevede “una forma anomala di legittima difesa che consiste nella reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale”. Cioè un istituto a difesa del cittadino nei confronti degli abusi commessi dai pubblici ufficiali.
E l’hanno cancellato. O meglio, ci hanno provato; con il D.L. 200/2008 l’hanno cancellato, poi qualcuno se ne è accorto e ha protestato, e con un emendamento l’hanno ripristinato. Era la fine di gennaio di quest’anno quando abbiamo corso questo rischio; non ne abbiamo saputo niente, ma per fortuna qualcuno vigilava ed ha sventato il pericolo.
Potrebbe essersi anche trattato di una “svista” da parte del ministro, vista la facilità con cui hanno approvato l’emendamento che salvava la norma; non si può mica pensare sempre male, che diamine.
Poi però ci hanno riprovato, e allora la storia dell’errore in buona fede non è più sostenibile. La legge 94 del 15/07/2009, al comma 10 dell’articolo 1, cancella il luogotenente con il suo articolo 4 e tutte le sue buone intenzioni. E questa volta, sarà che stavano tutti al mare, nessuno ha fatto la sentinella, nessuno ha suonato l’allarme. E tanti saluti al diritto di reazione.
Qualche esempio preso da fatti reali.
La polizia ci perquisisce la casa con la scusa di cercare armi, anche se sanno benissimo che non ne abbiamo? Ieri potevamo reagire e uscirne puliti (Cass. 19/04/1996, in Cassazione penale, 1997, 1734), oggi stiamo zitti e subiamo in silenzio.
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